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5A_226/2016

avviso di pignoramento,

Bundesgericht · 2016-03-23 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_226/2016

Sentenza del 23 marzo 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con sentenza 4 marzo 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un ricorso interposto da A.________ contro l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa nei suoi confronti da B.________ (volta all'incasso degli alimenti arretrati per il figlio);

che, secondo l'autorità di vigilanza, anche se A.________ non ha ritirato la decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione trasmessagli per invio postale raccomandato, la notificazione deve reputarsi avvenuta in virtù della finzione stabilita dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in quanto egli era a conoscenza dell'esistenza della procedura giudiziaria in corso a suo carico, per cui nulla osta all'emissione dell'avviso di pignoramento;

che l'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato come l'eccezione sollevata da A.________ di estinzione del credito posto in esecuzione - mediante versamento alla creditrice procedente, a partire dal mese di aprile 2014, di trattenute mensili di euro 450.-- sul salario dell'escusso - costituisca una questione di merito sottratta al suo potere di cognizione;

che con ricorso 17 marzo 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del pignoramento;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità di vigilanza (ovvero la mancata ricezione della decisione 8 giugno 2015 di rigetto provvisorio della sua opposizione ed il mancato riconoscimento dell'estinzione del credito posto in esecuzione), senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza;

che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini