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5A_219/2026

rapporti di vicinato,

Bundesgericht · 2026-05-18 · Italiano CH
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Sachverhalt

A.

A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4220 RFD di X.________, che confina a est con la particella n. 4101, appartenente a C.________. Su quest'ultimo fondo sono stati eseguiti dei lavori per ampliare l'autorimessa fino a ridosso del confine con la particella n. 4220. Mediante petizione 15 ottobre 2021 A.________ e B.________ hanno chiesto di accertare la difformità dei lavori " dalle norme di diritto pubblico in vigore e dalle licenze edilizie rilasciate nel 2014 e nel 2015" e di ordinare a C.________ la demolizione delle opere abusive realizzate, più precisamente: di rimuovere la falda del tetto sporgente sulla loro proprietà, di arretrare di 4 m (o almeno 3 m) dal confine e di ottenere un risarcimento di fr. 15'691.90.

Con decisione 4 novembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto la petizione, obbligando C.________ a rimuovere la parte del tetto che sporge sul fondo n. 4220.

B.

A.________ e B.________ hanno appellato la decisione pretorile chiedendo, in sostanza, di accogliere integralmente la loro petizione. Anche C.________ ha introdotto un appello, postulando la reiezione della petizione.

Mediante sentenza 3 febbraio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto (nella misura della sua ricevibilità) l'appello di A.________ e B.________, riformando la decisione cantonale nel senso che C.________ è stata anche obbligata a posare sul confine con la particella n. 4220 una barriera frangivista. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello di C.________ (nella misura della sua ricevibilità).

C.

Mediante " ricorso in materia di diritto civile " 10 marzo 2026 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di ordinare a C.________ di rimuovere la falda del tetto che sporge sul loro fondo, di demolire parzialmente l'autorimessa affinché sia arretrata di 3 m dal confine e di versare loro " gli importi sostenuti fino ad oggi nella misura di CHF 17'491.90 aumentati degli interessi al 5% " e " le ulteriori spese fatturate ai ricorrenti ma non ancora incassate ammontanti a CHF 11'690 ", con la conseguente revoca dell'obbligo di posare una barriera frangivista tra le due proprietà.

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 150 IV 103 consid. 1 con rinvio).

E. 1.1 Giusta l'art. 74 cpv. 1 LTF, nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 15'000.-- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione (lett. a) e a fr. 30'000.-- in tutti gli altri casi (lett. b).

Se, contrariamente a quanto richiede l'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, la sentenza impugnata non menziona il valore litigioso e se nelle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, l'art. 51 cpv. 2 LTF permette al Tribunale federale di stabilire il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. Non è tuttavia compito del Tribunale federale svolgere indagini se tale valore non emerge di primo acchito dagli accertamenti dell'autorità inferiore o dagli atti di causa. In assenza di una menzione del valore litigioso nel giudizio cantonale, spetta alla parte ricorrente, giusta quanto previsto all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, fornire le necessarie indicazioni che permettono al Tribunale federale di stimare il valore litigioso. In caso contrario il ricorso si palesa insufficientemente motivato e va dichiarato inammissibile con riferimento all'art. 74 cpv. 1 LTF (DTF 140 III 571 consid. 1.2; 130 III 60 consid. 1.1.1; sentenze 5A_369/2025 del 28 novembre 2025 consid. 1.1.1; 5A_242/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 1.1.1).

E. 1.1.1 Nella sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha osservato che il Pretore aggiunto non aveva fissato il valore litigioso in assenza di " dati certi ". Tuttavia, per l'autorità cantonale, la soglia dell'appellabilità di fr. 10'000.-- (v. art. 308 cpv. 2 CPC) risultava raggiunta, considerato l'ammontare del risarcimento preteso dagli attori (fr. 15'691.90). La Corte cantonale ha anche aggiunto che sarebbe poi spettato alle parti rendere verosimile che il valore di lite ammontava almeno a fr. 30'000.-- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'introduzione di un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

E. 1.1.2 Nel gravame all'esame, i ricorrenti chiedono di considerare, per la determinazione del valore litigioso, i seguenti elementi: " costi sopportati da A.________ dal 2015" (fr. 17'491.90, corrispondenti a fr. 15'691.90 già richiesti in sede cantonale più un acconto di fr. 1'800.-- versato al Tribunale di appello), " importi fatturati a A.________ " (fr. 11'690.--), " spese e ripetibili in appello " (fr. 6'000.--), " costo posa ponteggio per demolizione falda tetto " (fr. 4'540.--), " tassa occupazione suolo privato per posa ponteggio " (fr. 2'000.--), " spese pulizia terreno e rinnovo manto erboso " (fr. 2'000.--), " costo eliminazione falda abusiva del tetto " (fr. 5'000.--), " taglio beton per eliminazione m

E. 1.1.3 Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, in caso di ricorso contro una decisione finale (come quella qui impugnata), il valore di lite corrisponde alle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore.

E. 1.1.3.1 Sia quindi subito precisato che, nella determinazione del valore litigioso, non possono entrare in linea di conto né l'asserito valore relativo alla rimozione della falda abusiva del tetto (complessivi fr. 13'540.--), dato che la questione di tale rimozione non era già più controversa nell'appello dei qui ricorrenti, né i risarcimenti in denaro chiesti soltanto in sede federale (fr. 1'800.-- e fr. 11'690.--), peraltro inammissibili in virtù dell'art. 99 cpv. 2 LTF . Nemmeno le spese e le ripetibili per la procedura di appello possono entrare in considerazione (fr. 6'000.--; v. art. 51 cpv. 3 LTF).

E. 1.1.3.2 Controverse dinanzi all'autorità precedente erano invece le conclusioni tendenti all'arretramento dell'autorimessa e al risarcimento di fr. 15'691.90 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Tali conclusioni possono essere sommate (art. 52 LTF).

Secondo i ricorrenti, il valore di lite concernente la prima conclusione sarebbe di fr. 25'976.45, pari al costo della parziale demolizione dell'autorimessa. Ora, il valore litigioso relativo alle restrizioni legali alla proprietà fondiaria si determina nello stesso modo che per le contestazioni concernenti l'esistenza di una servitù: esso corrisponde all'aumento di valore che la cessazione dei pregiudizi procurerebbe all'immobile che li subisce o, se è maggiore, alla diminuzione di valore che la cessazione farebbe subire all'immobile che causa tali pregiudizi. Il valore litigioso non corrisponde al costo necessario per far cessare i pregiudizi, ad esempio al costo dello sradicamento o dell'assottigliamento di una piantagione (sentenze 5A_242/2023 citata consid. 1.1.1.1; 5A_653/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 1.1.1.1). Pertanto, contrariamente a quanto sembrano pensare i ricorrenti, il costo per realizzare l'arretramento dell'autorimessa non è determinante. Essi avrebbero invece dovuto fornire le necessarie indicazioni per stimare gli effetti della cessazione del pregiudizio sul valore del loro fondo, rispettivamente sul valore del fondo dell'opponente. Tali indicazioni non sono state fornite, e non emergono nemmeno dagli accertamenti dell'autorità inferiore o dagli atti di causa.

Poiché il Tribunale federale non è in grado di accertare di primo acchito e con sicurezza che il valore litigioso di fr. 30'000.-- sia in concreto raggiunto, occorre concludere che il ricorso in materia civile non soddisfa il presupposto dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 1.2 Quando non raggiunge il valore di lite di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia civile è nondimeno ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché la causa adempia tale condizione (art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF), pena l'inammissibilità del ricorso in materia civile (DTF 140 III 501 consid. 1.3).

Nel rimedio all'esame, i ricorrenti non spendono una parola sulla condizione dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . Ne discende che il loro gravame può unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

2.

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (richiamato dall'art. 117 LTF), il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1).

Oltre alle censure di violazione di norme di rango legislativo (art. 679, 684, 685, 928 cpv. 1 e 2 CC), irricevibili in un ricorso sussidiario in materia costituzionale, i ricorrenti lamentano anche la lesione del principio della legalità e degli art. 26 e 75b Cost. Si limitano però ad un mero accenno a tale principio e a tali norme, senza minimamente sostanziare in che modo l'autorità cantonale li avrebbe lesi, e non soddisfano quindi le rigorose esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF . Ne segue che, anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il loro gravame si rivela irricevibile.

E. 3 Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Già in ragione della loro soccombenza, i ricorrenti non hanno diritto a un'indennità di inconvenienza. Non si giustifica nemmeno assegnare spese ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 maggio 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_219/2026

Sentenza del 18 maggio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Bovey, Presidente,

Herrmann, De Rossa,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________e B.________,

ricorrenti,

contro

C.________,

patrocinata dall'avv. André Weber,

opponente.

Oggetto

rapporti di vicinato,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2022.181/183).

Fatti:

A.

A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 4220 RFD di X.________, che confina a est con la particella n. 4101, appartenente a C.________. Su quest'ultimo fondo sono stati eseguiti dei lavori per ampliare l'autorimessa fino a ridosso del confine con la particella n. 4220. Mediante petizione 15 ottobre 2021 A.________ e B.________ hanno chiesto di accertare la difformità dei lavori " dalle norme di diritto pubblico in vigore e dalle licenze edilizie rilasciate nel 2014 e nel 2015" e di ordinare a C.________ la demolizione delle opere abusive realizzate, più precisamente: di rimuovere la falda del tetto sporgente sulla loro proprietà, di arretrare di 4 m (o almeno 3 m) dal confine e di ottenere un risarcimento di fr. 15'691.90.

Con decisione 4 novembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto la petizione, obbligando C.________ a rimuovere la parte del tetto che sporge sul fondo n. 4220.

B.

A.________ e B.________ hanno appellato la decisione pretorile chiedendo, in sostanza, di accogliere integralmente la loro petizione. Anche C.________ ha introdotto un appello, postulando la reiezione della petizione.

Mediante sentenza 3 febbraio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto (nella misura della sua ricevibilità) l'appello di A.________ e B.________, riformando la decisione cantonale nel senso che C.________ è stata anche obbligata a posare sul confine con la particella n. 4220 una barriera frangivista. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello di C.________ (nella misura della sua ricevibilità).

C.

Mediante " ricorso in materia di diritto civile " 10 marzo 2026 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo di ordinare a C.________ di rimuovere la falda del tetto che sporge sul loro fondo, di demolire parzialmente l'autorimessa affinché sia arretrata di 3 m dal confine e di versare loro " gli importi sostenuti fino ad oggi nella misura di CHF 17'491.90 aumentati degli interessi al 5% " e " le ulteriori spese fatturate ai ricorrenti ma non ancora incassate ammontanti a CHF 11'690 ", con la conseguente revoca dell'obbligo di posare una barriera frangivista tra le due proprietà.

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 150 IV 103 consid. 1 con rinvio).

1.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LTF, nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 15'000.-- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione (lett. a) e a fr. 30'000.-- in tutti gli altri casi (lett. b).

Se, contrariamente a quanto richiede l'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, la sentenza impugnata non menziona il valore litigioso e se nelle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, l'art. 51 cpv. 2 LTF permette al Tribunale federale di stabilire il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. Non è tuttavia compito del Tribunale federale svolgere indagini se tale valore non emerge di primo acchito dagli accertamenti dell'autorità inferiore o dagli atti di causa. In assenza di una menzione del valore litigioso nel giudizio cantonale, spetta alla parte ricorrente, giusta quanto previsto all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, fornire le necessarie indicazioni che permettono al Tribunale federale di stimare il valore litigioso. In caso contrario il ricorso si palesa insufficientemente motivato e va dichiarato inammissibile con riferimento all'art. 74 cpv. 1 LTF (DTF 140 III 571 consid. 1.2; 130 III 60 consid. 1.1.1; sentenze 5A_369/2025 del 28 novembre 2025 consid. 1.1.1; 5A_242/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 1.1.1).

1.1.1. Nella sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha osservato che il Pretore aggiunto non aveva fissato il valore litigioso in assenza di " dati certi ". Tuttavia, per l'autorità cantonale, la soglia dell'appellabilità di fr. 10'000.-- (v. art. 308 cpv. 2 CPC) risultava raggiunta, considerato l'ammontare del risarcimento preteso dagli attori (fr. 15'691.90). La Corte cantonale ha anche aggiunto che sarebbe poi spettato alle parti rendere verosimile che il valore di lite ammontava almeno a fr. 30'000.-- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'introduzione di un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

1.1.2. Nel gravame all'esame, i ricorrenti chiedono di considerare, per la determinazione del valore litigioso, i seguenti elementi: " costi sopportati da A.________ dal 2015" (fr. 17'491.90, corrispondenti a fr. 15'691.90 già richiesti in sede cantonale più un acconto di fr. 1'800.-- versato al Tribunale di appello), " importi fatturati a A.________ " (fr. 11'690.--), " spese e ripetibili in appello " (fr. 6'000.--), " costo posa ponteggio per demolizione falda tetto " (fr. 4'540.--), " tassa occupazione suolo privato per posa ponteggio " (fr. 2'000.--), " spese pulizia terreno e rinnovo manto erboso " (fr. 2'000.--), " costo eliminazione falda abusiva del tetto " (fr. 5'000.--), " taglio beton per eliminazione m

3 12 soletta + muro abusivo 2 m

3 " (fr. 25'976.45), per un ammontare totale di fr. 74'698.35.

1.1.3. Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, in caso di ricorso contro una decisione finale (come quella qui impugnata), il valore di lite corrisponde alle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore.

1.1.3.1. Sia quindi subito precisato che, nella determinazione del valore litigioso, non possono entrare in linea di conto né l'asserito valore relativo alla rimozione della falda abusiva del tetto (complessivi fr. 13'540.--), dato che la questione di tale rimozione non era già più controversa nell'appello dei qui ricorrenti, né i risarcimenti in denaro chiesti soltanto in sede federale (fr. 1'800.-- e fr. 11'690.--), peraltro inammissibili in virtù dell'art. 99 cpv. 2 LTF . Nemmeno le spese e le ripetibili per la procedura di appello possono entrare in considerazione (fr. 6'000.--; v. art. 51 cpv. 3 LTF).

1.1.3.2. Controverse dinanzi all'autorità precedente erano invece le conclusioni tendenti all'arretramento dell'autorimessa e al risarcimento di fr. 15'691.90 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Tali conclusioni possono essere sommate (art. 52 LTF).

Secondo i ricorrenti, il valore di lite concernente la prima conclusione sarebbe di fr. 25'976.45, pari al costo della parziale demolizione dell'autorimessa. Ora, il valore litigioso relativo alle restrizioni legali alla proprietà fondiaria si determina nello stesso modo che per le contestazioni concernenti l'esistenza di una servitù: esso corrisponde all'aumento di valore che la cessazione dei pregiudizi procurerebbe all'immobile che li subisce o, se è maggiore, alla diminuzione di valore che la cessazione farebbe subire all'immobile che causa tali pregiudizi. Il valore litigioso non corrisponde al costo necessario per far cessare i pregiudizi, ad esempio al costo dello sradicamento o dell'assottigliamento di una piantagione (sentenze 5A_242/2023 citata consid. 1.1.1.1; 5A_653/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 1.1.1.1). Pertanto, contrariamente a quanto sembrano pensare i ricorrenti, il costo per realizzare l'arretramento dell'autorimessa non è determinante. Essi avrebbero invece dovuto fornire le necessarie indicazioni per stimare gli effetti della cessazione del pregiudizio sul valore del loro fondo, rispettivamente sul valore del fondo dell'opponente. Tali indicazioni non sono state fornite, e non emergono nemmeno dagli accertamenti dell'autorità inferiore o dagli atti di causa.

Poiché il Tribunale federale non è in grado di accertare di primo acchito e con sicurezza che il valore litigioso di fr. 30'000.-- sia in concreto raggiunto, occorre concludere che il ricorso in materia civile non soddisfa il presupposto dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF .

1.2. Quando non raggiunge il valore di lite di cui all'art. 74 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia civile è nondimeno ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché la causa adempia tale condizione (art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF), pena l'inammissibilità del ricorso in materia civile (DTF 140 III 501 consid. 1.3).

Nel rimedio all'esame, i ricorrenti non spendono una parola sulla condizione dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF . Ne discende che il loro gravame può unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

2.

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF (richiamato dall'art. 117 LTF), il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1).

Oltre alle censure di violazione di norme di rango legislativo (art. 679, 684, 685, 928 cpv. 1 e 2 CC), irricevibili in un ricorso sussidiario in materia costituzionale, i ricorrenti lamentano anche la lesione del principio della legalità e degli art. 26 e 75b Cost. Si limitano però ad un mero accenno a tale principio e a tali norme, senza minimamente sostanziare in che modo l'autorità cantonale li avrebbe lesi, e non soddisfano quindi le rigorose esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF . Ne segue che, anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il loro gravame si rivela irricevibile.

3.

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Già in ragione della loro soccombenza, i ricorrenti non hanno diritto a un'indennità di inconvenienza. Non si giustifica nemmeno assegnare spese ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini