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5A_213/2010

avviso di pignoramento,

Bundesgericht · 2010-06-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 3 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_213/2010

Decreto del 3 giugno 2010

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, Studio legale Gaggini & Partners,

ricorrente

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Nicola Bernardoni,

Studio legale Bär & Karrer SA,

opponente,

Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la decisione emanata l'8 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con ricorso in materia civile 22 marzo 2010 la A.________ è insorta contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio diretto contro la notifica dell'avviso di pignoramento fatto emettere dalla B.________ nell'ambito dell'esecuzione promossa per l'incasso di oltre fr. 36 milioni;

che dopo essere stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, la B.________ ha inoltrato il 30 marzo 2010 una domanda di prestazione di garanzie fondata sul domicilio estero e sull'insolvenza della ricorrente;

che statuendo l'8 aprile 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della ricorrente;

con scritto 1° giugno 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo e la domanda di prestazione di garanzie sono divenute senza oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);

che le spese giudiziarie e le ripetibili a cui l'opponente ha diritto per la domanda di prestazione di garanzie vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 3 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti