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5A_198/2009

interdizione,

Bundesgericht · 2009-05-25 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese di giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_198/2009 /biz

Sentenza del 25 maggio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Commissione tutoria regionale 12, via Giuseppe Motta 7, 6648 Minusio,

opponente.

Oggetto

interdizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2009

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 3 marzo 2009 con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro la decisione di interdizione emanata ad istanza della Commissione tutoria regionale 12;

che con decreto presidenziale del 25 marzo 2009 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;

che con decreto del 17 aprile 2009 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;

che quest'ultimo decreto è pervenuto al ricorrente il 20 aprile 2009;

che il 20 maggio 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese di giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti