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5A 168/2008

Bundesgericht · 2008-04-07 · Italiano CH
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inventario assicurativo | Diritto successorio

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 aprile 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 aprile 2008
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 07.04.2008 5A 168/2008 (5A_168/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 07.04.2008 5A 168/2008 (5A_168/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 07.04.2008 5A 168/2008 (5A_168/2008)

inventario assicurativo | Diritto successorio

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_168/2008 /biz Sentenza del 7 aprile 2008 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti. Parti A.________, ricorrente, contro B.________, C.________ e D.________, opponenti, patrocinati dall'avv. Valeria Galli. Oggetto inventario assicurativo, ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 8 novembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ tendente alla confezione di un inventario assicurativo nella successione del padre; che con sentenza 10 gennaio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio presentato da A.________ irricevibile, siccome tardivo e privo di una motivazione pertinente; che il 26 febbraio 2008 A.________ si è rivolta al Tribunale federale con uno scritto, in cui descrive la procedura di apertura del testamento e accusa i fratelli di essersi appropriati dei beni della successione paterna; che con lettera 10 marzo 2008 A.________ ha espressamente chiesto la continuazione della procedura ricorsuale; che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata; che, in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 19 gennaio 2008, motivo per cui il ricorso datato 26 febbraio 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela manifestamente tardivo; che inoltre gli scritti della ricorrente non contengono una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata; che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 7 aprile 2008 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Raselli Piatti