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5A_154/2012

ricorso per denegata giustizia,

Bundesgericht · 2012-03-22 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.

E. 4 Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_154/2012

Decreto del 22 marzo 2012

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,

ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

ricorso per denegata giustizia,

ricorso contro l'inattività della I Camera civile

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 27 novembre 2008 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi A.________ e B.________ e ha, tra l'altro, affidato la figlia C.________ al padre con l'esercizio dell'autorità parentale;

che con appello 17 dicembre 2008 A.________ ha impugnato tale sentenza pretorile dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulando segnatamente l'affidamento della figlia con l'esercizio dell'autorità parentale;

che con ricorso per denegata giustizia del 13 febbraio 2012 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ingiungere alla Corte cantonale di intimare il suo atto d'appello alla controparte e di decidere nel merito di tale appello;

che la ricorrente ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale;

che con sentenza 2 marzo 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha statuito sull'appello 17 dicembre 2008 della qui ricorrente, respingendolo;

che con scritto 13 marzo 2012 le parti sono state invitate a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso per denegata giustizia è divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili;

che la ricorrente ha chiesto che le spese e le ripetibili siano messe a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre la Corte cantonale ha osservato che l'emanazione della sua sentenza ha reso privo d'oggetto il ricorso e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne le spese;

che da quanto precede è pacifico che il ricorso è divenuto privo d'oggetto;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto;

che quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC);

che giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole;

che in concreto il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello appare manifestamente eccessivo (considerato che non è stato nemmeno ordinato uno scambio di scritti) e, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso in materia civile per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere accolto;

che in queste circostanze lo Stato del Cantone Ticino deve versare un'indennità per ripetibili della sede federale alla ricorrente (art. 68 cpv. 2 LTF);

che non si prelevano invece spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF);

che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è pertanto divenuta priva d'oggetto;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2012

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini