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5A 129/2016

Bundesgericht · 2016-02-17 · Italiano CH
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divorzio | Diritto di famiglia

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 febbraio 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
  4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 febbraio 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 17.02.2016 5A 129/2016 (5A_129/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.02.2016 5A 129/2016 (5A_129/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.02.2016 5A 129/2016 (5A_129/2016)

divorzio | Diritto di famiglia

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_129/2016 Sentenza del 17 febbraio 2016 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti, opponente. Oggetto divorzio, ricorso contro il decreto emanato il 15 gennaio 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione 18 dicembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________ e regolato gli effetti accessori del divorzio; che con decreto 15 gennaio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha preso atto del ritiro del "ricorso " presentato da A.________ avverso la decisione pretorile e ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza; che con "replica " 15 febbraio 2016 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, postuland o in via superprovvisionale e provvisionale " lo sgombero immediato degli affittuari abusivi dalla propria comproprietà sita al mapp. 606 di X.________, perizia per valutazione dell'immobile con la relativa mobilia o, la vendita " e nel merito la riforma della decisione impugnata " nel senso che al signor A.________ è concesso, lo sgombero, la perizia o, la vendita dell'immobile di propria comproprietà "; che il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente omette infatti del tutto di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento del decreto cantonale di stralcio; che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); che, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che con l'evasione del ricorso, la domanda di adozione di misure cautelari è divenuta priva d'oggetto; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 febbraio 2016 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: von Werdt La Cancelliera: Antonini