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4F_17/2013

espulsione,

Bundesgericht · 2013-12-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'istanza di revisione è respinta.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni

Dispositiv
  1. L'istanza di revisione è respinta.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 dicembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4F_17/2013

Sentenza del 12 dicembre 2013

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Klett, Presidente,

Kolly, Ramelli, Giudice supplente,

Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento

A.________Sagl,

patrocinata dall'avv. Dr. Gianmaria Mosca,

istante,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Michele Patuzzo,

controparte.

Oggetto

espulsione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013.

Considerando:

che con atto del 17 giugno 2013 l'istante ha interposto ricorso in materia civile contro la sentenza 8 maggio 2013 della II Camera Civile del Tribunale d'appello;

che il 9 luglio 2013 l'istante ha presentato un'istanza di "ricusa della Prima Corte di Diritto Civile a favore di altri Giudici e/o di un'altra Corte ", prevalendosi del motivo generale di prevenzione dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF;

che con sentenza del 17 ottobre 2013 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile (inc. 4A_312/2013);

che il dispositivo della sentenza 4A_312/2013 è stato comunicato alle parti il 21 ottobre 2013;

che il 25 ottobre 2013 l'istante ha presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione con cui postula - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della sentenza del 23 ottobre 2013 nonché l'emanazione di una nuova sentenza con nuova composizione della I Corte di diritto civile;

che l'istante si prevale del motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF, perché "ricevendo il dispositivo [della sentenza 4A_312/2013] non consta alla parte Ricorrente che l'istanza di ricusa riguardante l'intera Prima Corte di Diritto Civile sia stata considerata";

che, sebbene il dispositivo comunicato il 21 ottobre 2013 non ne facesse menzione, questa Corte aveva esaminato e dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di ricusazione, ciò che risulta dal testo integrale della sentenza 4A_312/2013 notificato alle parti il 19 novembre 2013 (consid. 1.2);

che l'istanza di revisione si rivela perciò priva di fondamento e dev'essere respinta;

che questo giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto;

che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

L'istanza di revisione è respinta.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni