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4D_99/2011

mandato, ritardata giustizia;

Bundesgericht · 2012-01-26 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_99/2011

Sentenza del 26 gennaio 2012

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Alain Susin,

opponente.

Oggetto

mandato, ritardata giustizia;

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha condannato A.________ a versare al dentista B.________ fr. 5'285.20;

che il 6 marzo 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso per cassazione interposto da A.________ contro tale decisione;

che con sentenza 24 aprile 2008 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia costituzionale presentato da A.________ contro la decisione della Camera di cassazione civile;

che con sentenza 2 dicembre 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo "per ritardata giustizia" con cui A.________ si lamentava del rifiuto del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di - nuovamente - statuire sull'istanza del 27 maggio 2002 presentata da B.________, sfociata nella predetta sentenza di primo grado del 18 febbraio 2008 e ritenuta nulla dall'insorgente perché pronunciata dal Segretario assessore di tale Pretura;

che la Corte cantonale non ha ravvisato motivi di nullità, ha osservato l'assenza nel ricorso per cassazione di una qualsiasi censura attinente alla competenza del Segretario assessore e ha ritenuto definitive le decisioni emanate nel 2008;

che A.________ è insorta con ricorso in materia costituzionale del 13 dicembre 2011 al Tribunale federale, chiedendo a quest'ultimo di rinunciare a prelevare spese giudiziarie;

che con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie la motivazione ricorsuale si esaurisce in una celata trascrizione letterale - fatta eccezione della loro numerazione - dei considerandi della DTF 134 I 184;

che l'appena menzionata sentenza è peraltro del tutto inidonea a dimostrare la pretesa nullità del giudizio emanato dal Segretario assessore, il Tribunale federale essendosi in tale pronunzia limitato ad annullare, e non a dichiarare nulla, una decisione cantonale regolarmente impugnata;

che pertanto il ricorso, nel quale la ricorrente si limita a riprodurre una sentenza di questo Tribunale e non si confronta con le considerazioni del giudizio impugnato, va dichiarato inammissibile nella procedura semplificata a causa della sua motivazione insufficiente (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che in queste circostanze l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente;

che le spese giudiziarie vengono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti