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4D_8/2010

pretesa contrattuale,

Bundesgericht · 2010-02-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Thélin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_8/2010

Sentenza del 3 febbraio 2010

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Thélin.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

pretesa contrattuale,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che l'avvocato B.________ ha adito il Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere la condanna di A.________ al pagamento di fr. 380.--, oltre interessi del 5 % dal 9 ottobre 2009, pari al prezzo d'una consulenza;

che il 16 novembre 2009 il Giudice di pace ha accolto tale richiesta, essendo provato che la convenuta si è recata nello studio del legale a X.________ e che tra le parti vi è stato un colloquio di un'ora intera, durante il quale almeno un consiglio è stato dato, indi per cui un contratto c'è stato;

che, adita dalla convenuta, il 7 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha giudicato il ricorso inammissibile siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC /TI, essendosi ella limitata a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;

che la Camera di cassazione civile si è comunque espressa anche nel merito, a sfavore della convenuta;

che contro questa sentenza la convenuta è insorta dinanzi al Tribunale federale con scritto dell'11 gennaio 2010;

che né l'attore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;

che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;

che la ricorrente non si attiene a questa regola;

che ella si limita a risollevare le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria e a lamentarsi delle difficoltà imposte alla litigante sprovvista di patrocinatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 329 cpv. 2 CPC /TI da parte del Tribunale d'appello;

che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione;

che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente in conformità con l'art. 66 cpv. 1 LTF;

che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Thélin