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4D_85/2016

espulsione,

Bundesgericht · 2016-12-08 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_85/2016

Sentenza dell'8 dicembre 2016

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.B.________ e C.B.________,

patrocinati dall'avv. Marco Märki,

opponenti.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2016 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 25 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in accoglimento dell'istanza presentata da C.B.________ e B.B.________ (locatori), ordinato l'espulsione immediata di A.________ dall'appartamento da questi locato a Tenero-Contra;

che con sentenza 8 novembre 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo con cui A.________ aveva chiesto una posticipazione dell'esecuzione della decisione pretorile;

che con ricorso 5 dicembre 2016 A.________ postula un risarcimento per torto morale di fr. 20'000.-- per comportamenti vessatori;

che tale conclusione si rivela inammissibile, perché nuova (art. 99 cpv. 2 LTF);

che non è inoltre ravvisabile un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF), il ricorrente medesimo affermando di essersi nel frattempo trasferito a Chiasso;

che infine il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF poiché il ricorrente, negando di aver avuto comportamenti molesti nei confronti dei vicini e lamentandosi delle angherie subite nonché della procedura svoltasi innanzi all'autorità di conciliazione, omette di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata;

che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti