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4D_76/2011

espulsione

Bundesgericht · 2011-10-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_76/2011

Decreto del 12 ottobre 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

patrocinate dall'avv. Samuel Maffi,

opponenti.

Oggetto

sfratto,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 luglio 2011

dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 12 luglio 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della conduttrice A.________ contro la decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud le ha ordinato di mettere a disposizione delle locatrici B.________ e C.________ l'appartamento ricevuto in locazione;

che la A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta sentenza con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2011;

che con scritto 5 ottobre 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti