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4D_70/2021

locazione; assistenza giudiziaria,

Bundesgericht · 2021-12-16 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 4 Comunicazione alla ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla B.________ SA.

Losanna, 16 dicembre 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_70/2021

Sentenza del 16 dicembre 2021

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

opponente

B.________ SA.

Oggetto

locazione; assistenza giudiziaria,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.51 e 13.2021.53).

Considerando:

che con decisione 21 aprile 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, nell'ambito della causa incoata da A.________ (conduttrice) contro la B.________ SA (locatrice) in merito alle spese accessorie del 2018, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla conduttrice;

che con sentenza 5 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia il reclamo inoltrato da A.________ contro la predetta decisione sia la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza;

che la Corte cantonale ha rimproverato alla conduttrice di non confrontarsi con i motivi della decisione pretorile;

che con ricorso 2 dicembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che la via di impugnazione di una decisione con cui viene rifiutata l'assistenza giudiziaria segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4);

che questa concerne una causa in materia di diritto di locazione con un valore di lite inferiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;

che pertanto la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che in concreto la ricorrente si limita in sostanza a lamentare il mancato esame delle sue contestazioni concernenti il conteggio delle spese accessorie, ma omette di spiegare perché le considerazioni della Corte cantonale sulle carenze dell'impugnazione della decisione pretorile violerebbero i suoi diritti costituzionali;

che ella tralascia pure di censurare la motivazione della sentenza impugnata attinente al rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo;

che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che in queste circostanze la - sottintesa - domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alla ricorrente, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla B.________ SA.

Losanna, 16 dicembre 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti