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4D_64/2018

assistenza giudiziaria; indennità del patrocinatore,

Bundesgericht · 2018-11-26 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_64/2018

Sentenza del 26 novembre 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Oggetto

assistenza giudiziaria; indennità del patrocinatore,

ricorso contro la decisione emanata il 23 ottobre 2018

dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26/44).

Considerando:

che con sentenza 22 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello presentato da A.________ nella causa da lui promossa contro la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________;

che in tale procedura A.________, assistito dall'avv. C.________, era stato messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con decisione 23 ottobre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stabilito l'indennità (fr. 1440.--) a cui il predetto patrocinatore ha diritto;

che il 29 ottobre 2018 A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l'esecuzione per l'importo di fr. 11'533.30 della sentenza 22 maggio 2017 emanata nei confronti della menzionata Comunione dei comproprietari;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere conclusioni riferite all'oggetto della sentenza impugnata;

che tale requisito non è in concreto soddisfatto;

che infatti l'esecuzione del giudizio del 22 maggio 2017 non era tema della sentenza impugnata e nel ricorso in esame invano si cerca una conclusione attinente alla decisione concernente la retribuzione dell'ex patrocinatore del ricorrente;

che da quanto precede discende che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti