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4D 64/2017

Bundesgericht · 2017-10-17 · Italiano CH
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mandato | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 ottobre 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 17.10.2017 4D 64/2017 (4D_64/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 17.10.2017 4D 64/2017 (4D_64/2017) Tribunale federale I Corte di diritto civile 17.10.2017 4D 64/2017 (4D_64/2017)

mandato | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_64/2017 Sentenza del 17 ottobre 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto mandato, ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2015.19). Considerando: che con sentenza 9 febbraio 2015 il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha, in accoglimento della petizione 19 ottobre 2011 di B.________, condannato la A.________ a versare all'attore fr. 4'500.--, oltre interessi; che con sentenza 24 luglio 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo della A.________ contro il predetto giudizio; che con ricorso 12 settembre 2017 la A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale, la reiezione della petizione e il riconoscimento degli onorari trattenuti; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura - riferita ai considerandi della pronunzia impugnata - con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, la ricorrente limitandosi in sostanza a dilungarsi sull'attività da essa svolta e sull'agire dell'opponente; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 ottobre 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti