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4D_57/2018

contratto di riparazione,

Bundesgericht · 2018-11-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_57/2018

Sentenza del 30 novembre 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Giovanni Augugliaro,

opponente.

Oggetto

contratto di riparazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2016.52).

Considerando:

che con giudizio 30 giugno 2016 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA a versare all'attrice fr. 8'881.-- quale compenso per la riparazione di un'automobile;

che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha con sentenza 4 settembre 2018 respinto, in quanto ricevibile, un reclamo presentato dalla convenuta;

che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con un ricorso 6 ottobre 2018 con cui postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza;

che con decreto 8 ottobre 2018 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 23 ottobre 2018 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'000.--;

che il 29 ottobre 2018, ritenuto come la domanda di proroga del termine di pagamento del 25 ottobre 2018 fosse tardiva, è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 19 novembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 28 novembre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 novembre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti