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4D_47/2018

espulsione,

Bundesgericht · 2018-10-09 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_47/2018

Sentenza del 9 ottobre 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

C.________SA,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2018.56).

Considerando:

che con sentenza 10 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da A.________ e B.________ contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la domanda di espulsione presentata dalla C.________SA;

che il 16 agosto 2018 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;

che con decreto 21 agosto 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che l'11 settembre 2018 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 settembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 2 ottobre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti