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4D 34/2021

Bundesgericht · 2021-06-29 · Italiano CH
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tassa di giustizia e spese, | Diritto contrattuale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente B.________.

E. 4 Comunicazione ai ricorrenti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 29 giugno 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 29.06.2021 4D 34/2021 (4D_34/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 29.06.2021 4D 34/2021 (4D_34/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 29.06.2021 4D 34/2021 (4D_34/2021)

tassa di giustizia e spese, | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_34/2021 Sentenza del 29 giugno 2021 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________, ricorrenti, contro II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, opponente. Oggetto tassa di giustizia e spese, ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2021.51). Considerando: che A.________ e B.________ hanno impugnato la decisione 1° marzo 2021 con cui il Pretore del distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli per desistenza una richiesta di condono/esenzione dal pagamento di tasse di giustizia e spese giudiziarie presentata dal curatore di rappresentanza di A.________ e in cui la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-- sono state poste a carico di quest'ultimo; che con sentenza 31 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da B.________, perché quest'ultima non era parte al procedimento innanzi al Pretore, mentre in evasione del reclamo inoltrato da A.________ ha annullato - in riforma del giudizio pretorile - il prelievo di spese processuali, respingendo nella misura in cui erano ricevibili le altre domande contenute nel gravame; che A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 17 maggio 2021; che, per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3, con rinvii); che la domanda di "astensione" della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole ai ricorrenti; che in tali circostanze, la predetta domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 3 con rinvii); che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (cfr. sentenze del 4 gennaio 2021 nelle cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020), questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo; che il curatore non ha reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso; che pertanto, nella misura in cui è stata introdotta da A.________, l'impugnativa non merita maggiore disamina; che non si giustifica infatti assegnare al curatore un termine giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenze 4A_500/2020 del 9 novembre 2020 e 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4); che l'impugnativa verrà quindi esaminata qui di seguito in quanto presentata da B.________; che il prolisso gravame, contenente un inestricabile coacervo di lamentele concernenti svariate procedure concernenti almeno uno dei predetti coniugi, riveste un carattere querulomane ed abusivo; che pertanto il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF); che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ); che con l'evasione del gravame le domande cautelari sono divenute caduche; per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente B.________. 4. Comunicazione ai ricorrenti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'avv. Pascal Cattaneo. Losanna, 29 giugno 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti