opencaselaw.ch

4D_28/2015

contratto di lavoro; salario,

Bundesgericht · 2015-05-22 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_28/2015

Sentenza del 22 maggio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione B.________,

opponente.

Oggetto

contratto di lavoro; salario,

ricorso contro la decisione emanata il 25 marzo 2015 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla Cassa di disoccupazione B.________, condannato A.________ a pagare all'attrice fr. 14'263.70, importo pari all'indennità da questa versata a un'ex dipendente del convenuto e corrispondente al salario dovutole fino al termine di disdetta ordinario;

che la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con giudizio del 25 marzo 2015, l'appello presentato da A.________, siccome insufficientemente motivato;

che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 24 aprile 2014, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per esame dell'appello;

che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;

che nella fattispecie rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF;

che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;

che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato e che, indicando nel ricorso di aver presentato nell'appello una fattispecie diversa da quella ritenuta nel giudizio pretorile, il ricorrente non formula una censura fondata sul divieto dell'arbitrio diretta contro i considerandi della sentenza di seconda istanza attinenti alla carente motivazione dell'appello;

che non soccorre il ricorrente nemmeno la pretesa erroneità del verbale allestito dal Pretore, trattandosi di una questione estranea alle ragioni ritenute dall'autorità cantonale per giustificare la decisione d'irricevibilità;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti