opencaselaw.ch

4D_23/2015

multa disciplinare,

Bundesgericht · 2015-05-27 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nell'ambito della procedura giudiziaria iniziata con un'azione di accertamento negativo del debito di fr. 5'951'539.80 introdotta dalla B.________SA nei confronti della C.________, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha inflitto nella sentenza 3 marzo 2015 una multa disciplinare di fr. 500.-- a A.________, estensore degli atti attorei. La Corte cantonale ha indicato che questi, per sua stessa ammissione, sapeva di non poter rappresentare in giudizio l'attrice, ma ciò nonostante ha moltiplicato le procedure inutili. Egli ha in particolare inoltrato una risposta (del 12 settembre 2014) inammissibile a un reclamo presentato dalla convenuta contro le ripetibili accordatale dal Pretore in cui ha esposto considerazioni estranee al procedimento giudiziario, che denotano un accanimento personale nei confronti del legale della controparte, senza tener conto delle avvertenze contenute nella decisione 5 maggio 2014 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva stralciato dal ruolo un reclamo proposto per conto dell'attrice.

E. 2 A.________ contesta la sentenza 3 marzo 2015 con "reclamo limitatamente alla multa disciplinare" e postula l'annullamento della sanzione.

Con lettera datata 8 maggio 2015 il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. 3 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.

Nella fattispecie il gravame, dal tono offensivo e polemico, non contiene ammissibili censure riferite ai considerandi posti a fondamento della decisione impugnata e non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione. Infatti del tutto inconferenti si rivelano le generiche accuse rivolte all'istanza inferiore nonché le critiche formulate nei confronti dell'operato del Pretore e dell'agire del patrocinatore della controparte. Per il resto il ricorrente pare disconoscere che l'atto per cui gli è stata inflitta la multa è la risposta 12 settembre 2014 al reclamo presentato dalla convenuta. Tale allegato è chiaramente posteriore alle - incontestate - avvertenze contenute nel giudizio del 5 maggio 2014: per questa ragione non è nemmeno possibile seguire il ricorrente quando egli pare ritenere che il Tribunale di appello abbia da lui preteso qualità di "veggente".

E. 4 Comunicazione al ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_23/2015

Sentenza del 27 maggio 2015

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

multa disciplinare,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2015

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Nell'ambito della procedura giudiziaria iniziata con un'azione di accertamento negativo del debito di fr. 5'951'539.80 introdotta dalla B.________SA nei confronti della C.________, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha inflitto nella sentenza 3 marzo 2015 una multa disciplinare di fr. 500.-- a A.________, estensore degli atti attorei. La Corte cantonale ha indicato che questi, per sua stessa ammissione, sapeva di non poter rappresentare in giudizio l'attrice, ma ciò nonostante ha moltiplicato le procedure inutili. Egli ha in particolare inoltrato una risposta (del 12 settembre 2014) inammissibile a un reclamo presentato dalla convenuta contro le ripetibili accordatale dal Pretore in cui ha esposto considerazioni estranee al procedimento giudiziario, che denotano un accanimento personale nei confronti del legale della controparte, senza tener conto delle avvertenze contenute nella decisione 5 maggio 2014 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva stralciato dal ruolo un reclamo proposto per conto dell'attrice.

2.

A.________ contesta la sentenza 3 marzo 2015 con "reclamo limitatamente alla multa disciplinare" e postula l'annullamento della sanzione.

Con lettera datata 8 maggio 2015 il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

3.

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.

Nella fattispecie il gravame, dal tono offensivo e polemico, non contiene ammissibili censure riferite ai considerandi posti a fondamento della decisione impugnata e non soddisfa quindi i predetti requisiti di motivazione. Infatti del tutto inconferenti si rivelano le generiche accuse rivolte all'istanza inferiore nonché le critiche formulate nei confronti dell'operato del Pretore e dell'agire del patrocinatore della controparte. Per il resto il ricorrente pare disconoscere che l'atto per cui gli è stata inflitta la multa è la risposta 12 settembre 2014 al reclamo presentato dalla convenuta. Tale allegato è chiaramente posteriore alle - incontestate - avvertenze contenute nel giudizio del 5 maggio 2014: per questa ragione non è nemmeno possibile seguire il ricorrente quando egli pare ritenere che il Tribunale di appello abbia da lui preteso qualità di "veggente".

4.

Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente e va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione al ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti