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4D_159/2025

azione creditoria,

Bundesgericht · 2025-10-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 ottobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_159/2025

Sentenza del 24 ottobre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

opponente.

Oggetto

azione creditoria,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2025 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2025.4).

Considerando:

che il Giudice di pace del circolo di Paradiso, adito dalla B.________ AG, ha condannato con decisione 31 ottobre 2024 A.________ a versare all'attrice fr. 3'657.05;

che con sentenza 25 luglio 2025 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il reclamo 3 gennaio 2025 presentato da A.________;

che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso 3 settembre 2025;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con decreto 4 settembre 2025 il ricorrente è invano stato invitato a versare entro il 19 settembre 2025 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;

che il 25 settembre 2025 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 10 ottobre 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che il 21 ottobre 2025 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso;

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti