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4D_145/2009

azione di accertamento negativo,

Bundesgericht · 2010-02-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

E. 3 Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Thélin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_145/2009

Sentenza del 3 febbraio 2010

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Thélin.

Parti

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

C.________,

patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,

opponente.

Oggetto

azione di accertamento negativo,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 4 agosto 2006 i conduttori A.A.________ e B.A.________ hanno fatto spiccare nei confronti del loro locatore C.________ un precetto esecutivo per fr. 17'352.75 oltre interessi;

che il locatore ha interposto opposizione;

che i conduttori non ne hanno chiesto il rigetto;

che il locatore si è quindi rivolto dapprima all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a Minusio e poi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito e l'annullamento del precetto esecutivo;

che, adita dai conduttori, il 9 ottobre 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il loro appello ("ricorso") siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI, non avendo essi preso posizione sulla mancanza di prove accertata dal Pretore né indicato prove a sostegno delle loro allegazioni;

che il 31 agosto 2009 il Pretore ha accolto la petizione, non avendo i conduttori provato "né la mancata consegna dell'appartamento alla data concordata né di aver eseguito qualsivoglia lavoro nella proprietà" del locatore;

che contro questa sentenza i conduttori sono insorti dinanzi al Tribunale federale con scritto del 10 novembre 2009;

che né il locatore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;

che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;

che i ricorrenti non si attengono a questa regola;

che essi si limitano a elencare le violazioni del contratto secondo loro commesse dal locatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI da parte del Tribunale d'appello;

che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione;

che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti in conformità con l'art. 66 cpv. 1 e 5 LTF;

che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 febbraio 2010

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Thélin