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4D_137/2025

sfratto

Bundesgericht · 2025-09-24 · Italiano CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Con decisione non motivata del 27 maggio 2025 il Pretore del distretto di Blenio ha, in accoglimento dell'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata da B.________, ordinato a A.________ di sgomberare gli spazi (una "stalla" e un'"autorimessa e stallino") locati dall'istante. Il 17 giugno 2025, dopo aver respinto la domanda di restituzione del termine proposta dal convenuto, ritenendo l'errore di calcolo e gli impegni invocati insufficienti a giustificare l'inosservanza del termine per l'inoltro di una risposta (e una domanda riconvenzionale), ha motivato il proprio giudizio.

E. 2 Con sentenza 28 luglio 2025 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo presentato da A.________. La Corte cantonale ha considerato la motivazione del rimedio di diritto insufficiente sia con riferimento al rigetto della domanda di restituzione del termine sia per quanto attiene al merito della domanda di espulsione, rilevata segnatamente l'incontestata disdetta del rapporto di locazione. Ha poi reputato defatigatoria la censura secondo cui il numero civico degli stabili non sarebbe corretto, atteso che non risulta che questi abbiano un numero civico proprio e che l'insorgente nemmeno sostiene che non sarebbero chiaramente identificabili.

E. 3 Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 30 luglio 2025 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio con una composizione diversa. Si ritiene vittima di vessazioni processuali che hanno segnatamente comportato la violazione dei suoi diritti costituzionali.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4 Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale, adito con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato da quest'ultima se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2). In virtù dell'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Il ricorrente narra a ruota libera fatti che non risultano dalla sentenza impugnata, su cui basa inammissibilmente una propria personale interpretazione del diritto processuale e dei suoi diritti costituzionali, in larga misura avulsa dai considerandi della sentenza impugnata.

E. 5 Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
  3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 24 settembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_137/2025

Sentenza del 24 settembre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

sfratto,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 luglio 2025 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2025.46).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Con decisione non motivata del 27 maggio 2025 il Pretore del distretto di Blenio ha, in accoglimento dell'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata da B.________, ordinato a A.________ di sgomberare gli spazi (una "stalla" e un'"autorimessa e stallino") locati dall'istante. Il 17 giugno 2025, dopo aver respinto la domanda di restituzione del termine proposta dal convenuto, ritenendo l'errore di calcolo e gli impegni invocati insufficienti a giustificare l'inosservanza del termine per l'inoltro di una risposta (e una domanda riconvenzionale), ha motivato il proprio giudizio.

2.

Con sentenza 28 luglio 2025 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo presentato da A.________. La Corte cantonale ha considerato la motivazione del rimedio di diritto insufficiente sia con riferimento al rigetto della domanda di restituzione del termine sia per quanto attiene al merito della domanda di espulsione, rilevata segnatamente l'incontestata disdetta del rapporto di locazione. Ha poi reputato defatigatoria la censura secondo cui il numero civico degli stabili non sarebbe corretto, atteso che non risulta che questi abbiano un numero civico proprio e che l'insorgente nemmeno sostiene che non sarebbero chiaramente identificabili.

3.

Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 30 luglio 2025 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio con una composizione diversa. Si ritiene vittima di vessazioni processuali che hanno segnatamente comportato la violazione dei suoi diritti costituzionali.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale, adito con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato da quest'ultima se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2). In virtù dell'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Il ricorrente narra a ruota libera fatti che non risultano dalla sentenza impugnata, su cui basa inammissibilmente una propria personale interpretazione del diritto processuale e dei suoi diritti costituzionali, in larga misura avulsa dai considerandi della sentenza impugnata.

5.

Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: Piatti