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4A_99/2020

mandato

Bundesgericht · 2020-07-07 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 luglio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_99/2020

Decreto del 7 luglio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________SA,

opponente.

Oggetto

mandato,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2018.55).

Considerando:

che con pronunzia 28 febbraio 2018 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA nei confronti della A.________SA, condannato quest'ultima a pagare all'attrice fr. 102'924.40, oltre interessi;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 8 gennaio 2020, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato dalla convenuta;

che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 febbraio 2020 con cui postula, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della petizione;

che con risposta 28 aprile 2020 la B.________SA propone la reiezione del gravame;

che con decreto 19 maggio 2020 la Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;

che con scritto 26 giugno 2020 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto, con l'accordo dell'opponente, di stralciare la causa, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF) e anticipate dalla ricorrente, seguono la soccombenza e sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate, come convenuto dalle parti;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 luglio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti