espulsione | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 aprile 2019 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 05.04.2019 4A 99/2019 (4A_99/2019) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 05.04.2019 4A 99/2019 (4A_99/2019) Tribunale federale I Corte di diritto civile 05.04.2019 4A 99/2019 (4A_99/2019)
espulsione | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_99/2019 Decreto del 5 aprile 2019 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.59). Considerando: che con sentenza 22 gennaio 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cuiera ricevibile, il reclamo inoltrato da A.________ nei confronti della decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città aveva accolto la domanda di espulsione presentata da B.________; che A.________ ha impugnato al Tribunale federale la decisione cantonale con ricorso 24 febbraio 2019; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che con lettera 1° aprile 2019 il ricorrente dichiara di ritirare il ricorso; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 aprile 2019 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti