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4A_98/2007

sfratto

Bundesgericht · 2007-08-30 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti,

in solido.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 agosto 2007

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_98/2007 /biz

Sentenza del 30 agosto 2007

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Corboz, presidente,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

avv. C.________,

quale rappresentante della

Comunione ereditaria fu D.________, composta di:

E.________,

F.________,

B.A.________,

opponente,

Oggetto

sfratto,

ricorso contro la sentenza emanata

il 15 marzo 2007 dalla II Camera civile

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che A.A.________ e B.A.________ abitano a Giubiasco, in una casa appartenente alla Comunione ereditaria fu D.________;

che il 24 febbraio 2006 l'avv. C.________, in qualità di rappresentante ex art. 602 cpv. 3 CC della Comunione ereditaria fu D.________, ha notificato a A.A.________ e B.A.________ la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni, con effetto al 31 marzo 2006;

che, fallita la procedura di conciliazione, il 28 novembre 2006 il predetto rappresentante ha avviato una procedura di sfratto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

che il 26 febbraio 2007 la Segretaria assessora della Pretura adita, constatata la validità della disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei coniugi A.________;

che l'appello da questi interposto contro la pronunzia di primo grado è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 15 marzo 2007;

che il 2 aprile 2007 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'allegato ricorsuale deve contenere, fra l'altro, i motivi all'origine del ricorso e le conclusioni auspicate;

che in concreto questi requisiti sono manifestamente disattesi;

che, infatti, nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale A.A.________ e B.A.________ descrivono i conflitti familiari sorti dopo la morte di D.________ ed esprimono il loro sconforto per la situazione venutasi a creare, senza confrontarsi in alcun modo con le considerazioni esposte dai giudici della massima istanza ticinese nella sentenza emanata il 15 marzo 2007, che non viene peraltro nemmeno menzionata;

che, trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;

che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), ovvero dei ricorrenti (art. 66 cpv. 5 LTF), in solido;

che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi.

Per questi motivi, visto l'art. 108 cpv. 1 LTF,

il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti,

in solido.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 agosto 2007

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: