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4A 85/2022

Bundesgericht · 2022-04-05 · Italiano CH
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cauzione per ripetibili, | Diritto contrattuale

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Con petizione 13 aprile 2021 la società italiana A.________ Srl ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano la B.________ SA chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di 56 milioni di dollari statunitensi, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta. Ad istanza di quest'ultima e in base all'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il Pretore ha obbligato, con decisione 13 luglio 2021, l'attrice alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.--.

E. 2 Con sentenza 18 gennaio 2022 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla A.________ Srl contro la predetta decisione pretorile.

E. 3 La A.________ Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 febbraio 2022 postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del giudizio di seconda istanza con la restituzione dell'incarto all'autorità cantonale affinché decida la domanda di riduzione della cauzione. La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita parte con decreto 22 febbraio 2022. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4 La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di una cauzione per spese ripetibili non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF)e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di cauzione per ripetibili un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Nella fattispecie la ricorrente si limita a negare il sussistere dei presupposti che permettono di ordinare il versamento di una cauzione per ripetibili e insiste sul fatto che questa non dovrebbe superare fr. 350'000.--, ma nemmeno afferma di non essere in grado di depositare l'importo richiesto.

E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 aprile 2022 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 05.04.2022 4A 85/2022 (4A_85/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 05.04.2022 4A 85/2022 (4A_85/2022) Tribunale federale I Corte di diritto civile 05.04.2022 4A 85/2022 (4A_85/2022)

cauzione per ripetibili, | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_85/2022 Sentenza del 5 aprile 2022 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone, ricorrente, contro Banca B.________ SA, patrocinata dall'avv. dott. Cesare Jermini, opponente. Oggetto cauzione per ripetibili, ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.102). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con petizione 13 aprile 2021 la società italiana A.________ Srl ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano la B.________ SA chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di 56 milioni di dollari statunitensi, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta. Ad istanza di quest'ultima e in base all'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il Pretore ha obbligato, con decisione 13 luglio 2021, l'attrice alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.--. 2. Con sentenza 18 gennaio 2022 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla A.________ Srl contro la predetta decisione pretorile. 3. La A.________ Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 febbraio 2022 postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del giudizio di seconda istanza con la restituzione dell'incarto all'autorità cantonale affinché decida la domanda di riduzione della cauzione. La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita parte con decreto 22 febbraio 2022. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 4. La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di una cauzione per spese ripetibili non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF, unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF)e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di cauzione per ripetibili un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). Nella fattispecie la ricorrente si limita a negare il sussistere dei presupposti che permettono di ordinare il versamento di una cauzione per ripetibili e insiste sul fatto che questa non dovrebbe superare fr. 350'000.--, ma nemmeno afferma di non essere in grado di depositare l'importo richiesto. 5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 5 aprile 2022 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti