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4A 720/2016

Bundesgericht · 2017-03-15 · Italiano CH
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procedura civile; valutazione delle prove | Diritto delle società

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Nel 1994 la società in nome collettivo D.________ svolgeva tra altre attività la vendita e il noleggio di macchine edili ed industriali. A partire dall'estate di quell'anno, A.________ e la sorella B.________ hanno iniziato ad acquistare dalla società macchine edili, in totale tredici macchine. La venditrice si è occupata di gestire il loro noleggio e la loro manutenzione sin verso la fine del 2000.

E. 2 C on petizione 30 dicembre 2003, A.________ e B.________ hanno citato D.________ in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Lugano. Chiedevano la condanna della convenuta al versamento di un importo non inferiore a fr. 500'000.--, con riserva di modifica dopo l'istruttoria, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari concernenti le macchine edili. Hanno più tardi precisato le loro conclusioni in fr. 1'312'286.81 con interessi al 5 % per anno dal 5 gennaio 2004. La convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al versamento in solido di fr. 13'311.40 allo stesso titolo, e di fr. 7'037.40 per rimborso del canone di locazione da essa versato per depositare in un capannone di terzi le macchine dal 1° gennaio 2001 alla data della risposta medesima, cioè al 15 marzo 2004, più fr. 1'640.-- annui fintanto che le macchine sarebbero rimaste così depositate, oltre interessi. La convenuta si è trasformata in società anonima nel 2012 con la ditta sociale C.________SA. Dopo aver fatto allestire una perizia, il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 aprile 2015. Ha respinto la petizione. Ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e condannato gli attori a pagare fr. 13'311.40 a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, con interessi al 5 % per anno dal 15 marzo 2004, e fr. 20'226.64 per i costi assunti per il deposito delle macchine dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2015, data della sentenza, con interessi allo stesso tasso dal 1° marzo 2009. Il Pretore ha ritenuto che il noleggio delle macchine ha fornito un reddito lordo di fr. 322'700.95. Atteso che i costi di manutenzione hanno raggiunto fr. 181'661.65 e quelli amministrativi fr. 40'800.--, rimane un reddito netto di fr. 100'239.30. Gli attori hanno diritto al 90 % di questo reddito, cioè a fr. 90'215.37, mentre alla convenuta spetta il rimanente 10 %, cioè fr. 10'023.93. Gli attori, che hanno ricevuto fr. 107'090.50, sono quindi stati condannati a restituire, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, fr. 13'311.40 dall'importo ricevuto in eccedenza. Gli attori hanno appellato la sentenza nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con sentenza 9 novembre 2016.

E. 3 Gli attori insorgono dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile; formulano conclusioni simili a quelle già articolate dinanzi alle autorità precedenti. La convenuta propone la reiezione del ricorso nella misura in cui sia ammissibile.

E. 4 I ricorrenti non si esprimono al riguardo dei costi assunti dall'opponente per il deposito delle macchine; il ricorso appare su questo punto inammissibile giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF perché sprovvisto di una qualsiasi motivazione.

E. 5 I ricorrenti contestano il calcolo svolto dalle autorità precedenti per la liquidazione dei rapporti d'affari, tuttavia senza esporre nessuna argomentazione giuridica. Lamentano un ragionamento e delle cifre «completamente fuori di ogni logica». I documenti contabili prodotti dall'opponente sono asseritamente lacunosi allorché l'esperto giudiziario li ha stimati completi e attendibili. Propongono il proprio calcolo in cui introducono segnatamente il «fatturato potenziale con macchine distrutte» e «l'acquisto macchine» pari all'«abbandono macchinari». Anche le operazioni aritmetiche sono incomprensibili. Ora, il Tribunale federale è vincolato giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF dagli accertamenti di fatto del Tribunale di appello, accertamenti che includono le date finanziarie dell'attività in causa. I ricorrenti sono autorizzati dall'art. 97 cpv. 1 LTF solo a censurare gli accertamenti manifestamente inesatti, cioè arbitrari ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253; 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266); la loro argomentazione è inammissibile perché assolutamente inadatta a evidenziare un vizio grave e indiscutibile nella sentenza impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254; 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; v. anche DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266).

E. 6 Il ricorso ne risulta interamente inammissibile; le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  3. I ricorrenti verseranno in solido all'opponente un'indennità di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
  4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 marzo 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 15.03.2017 4A 720/2016 (4A_720/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 15.03.2017 4A 720/2016 (4A_720/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 15.03.2017 4A 720/2016 (4A_720/2016)

procedura civile; valutazione delle prove | Diritto delle società

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_720/2016 Sentenza del 15 marzo 2017 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Kiss, Presidente, Hohl, May Canellas, Cancelliere Thélin. Partecipanti al procedimento A.________ e B.________, patrocinati dall'avv. Rosangela Locatelli, ricorrenti, contro C.________SA, patrocinata dall'avv. Agata Biolcati Baggi, opponente. Oggetto procedura civile; valutazione delle prove ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Nel 1994 la società in nome collettivo D.________ svolgeva tra altre attività la vendita e il noleggio di macchine edili ed industriali. A partire dall'estate di quell'anno, A.________ e la sorella B.________ hanno iniziato ad acquistare dalla società macchine edili, in totale tredici macchine. La venditrice si è occupata di gestire il loro noleggio e la loro manutenzione sin verso la fine del 2000. 2. C on petizione 30 dicembre 2003, A.________ e B.________ hanno citato D.________ in giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Lugano. Chiedevano la condanna della convenuta al versamento di un importo non inferiore a fr. 500'000.--, con riserva di modifica dopo l'istruttoria, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari concernenti le macchine edili. Hanno più tardi precisato le loro conclusioni in fr. 1'312'286.81 con interessi al 5 % per anno dal 5 gennaio 2004. La convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al versamento in solido di fr. 13'311.40 allo stesso titolo, e di fr. 7'037.40 per rimborso del canone di locazione da essa versato per depositare in un capannone di terzi le macchine dal 1° gennaio 2001 alla data della risposta medesima, cioè al 15 marzo 2004, più fr. 1'640.-- annui fintanto che le macchine sarebbero rimaste così depositate, oltre interessi. La convenuta si è trasformata in società anonima nel 2012 con la ditta sociale C.________SA. Dopo aver fatto allestire una perizia, il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 aprile 2015. Ha respinto la petizione. Ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e condannato gli attori a pagare fr. 13'311.40 a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, con interessi al 5 % per anno dal 15 marzo 2004, e fr. 20'226.64 per i costi assunti per il deposito delle macchine dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2015, data della sentenza, con interessi allo stesso tasso dal 1° marzo 2009. Il Pretore ha ritenuto che il noleggio delle macchine ha fornito un reddito lordo di fr. 322'700.95. Atteso che i costi di manutenzione hanno raggiunto fr. 181'661.65 e quelli amministrativi fr. 40'800.--, rimane un reddito netto di fr. 100'239.30. Gli attori hanno diritto al 90 % di questo reddito, cioè a fr. 90'215.37, mentre alla convenuta spetta il rimanente 10 %, cioè fr. 10'023.93. Gli attori, che hanno ricevuto fr. 107'090.50, sono quindi stati condannati a restituire, a titolo di liquidazione dei rapporti d'affari, fr. 13'311.40 dall'importo ricevuto in eccedenza. Gli attori hanno appellato la sentenza nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello con sentenza 9 novembre 2016. 3. Gli attori insorgono dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile; formulano conclusioni simili a quelle già articolate dinanzi alle autorità precedenti. La convenuta propone la reiezione del ricorso nella misura in cui sia ammissibile. 4. I ricorrenti non si esprimono al riguardo dei costi assunti dall'opponente per il deposito delle macchine; il ricorso appare su questo punto inammissibile giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF perché sprovvisto di una qualsiasi motivazione. 5. I ricorrenti contestano il calcolo svolto dalle autorità precedenti per la liquidazione dei rapporti d'affari, tuttavia senza esporre nessuna argomentazione giuridica. Lamentano un ragionamento e delle cifre «completamente fuori di ogni logica». I documenti contabili prodotti dall'opponente sono asseritamente lacunosi allorché l'esperto giudiziario li ha stimati completi e attendibili. Propongono il proprio calcolo in cui introducono segnatamente il «fatturato potenziale con macchine distrutte» e «l'acquisto macchine» pari all'«abbandono macchinari». Anche le operazioni aritmetiche sono incomprensibili. Ora, il Tribunale federale è vincolato giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF dagli accertamenti di fatto del Tribunale di appello, accertamenti che includono le date finanziarie dell'attività in causa. I ricorrenti sono autorizzati dall'art. 97 cpv. 1 LTF solo a censurare gli accertamenti manifestamente inesatti, cioè arbitrari ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253; 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266); la loro argomentazione è inammissibile perché assolutamente inadatta a evidenziare un vizio grave e indiscutibile nella sentenza impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254; 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; v. anche DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266). 6. Il ricorso ne risulta interamente inammissibile; le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 3. I ricorrenti verseranno in solido all'opponente un'indennità di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 marzo 2017 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Thélin