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4A_68/2013

sospensione dell'esecuzione,

Bundesgericht · 2013-07-08 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________SA,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_68/2013

Sentenza dell'8 luglio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1.

B.________SA,

2.

C.________SA,

entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante,

opponenti.

Oggetto

sospensione dell'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 28 ottobre 2011, in parziale accoglimento di un'istanza presentata da A.________ e tendente alla soppressione ex tunc delle misure di esecuzione concernenti l'ordine di consegnare alla B.________SA e alla C.________SA una serie di specificati documenti e tutta la documentazione societaria e contabile, il Pretore del distretto di Lugano ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 tali misure, perché il 28 settembre 2011 l'istante aveva ottemperato alle relative ingiunzioni;

che con sentenza 10 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 28 ottobre 2011;

che A.________ ha impugnato con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che con risposta 27 febbraio 2013 la B.________SA e la C.________SAhanno proposto la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso;

che il 15 marzo 2013, dopo aver ricevuto un primo invito a versare un anticipo spese di fr. 2000.--, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che tale domanda è stata respinta dalla Corte adita con decreto del 6 giugno 2013;

che l'11 giugno 2013 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 24 giugno 2013;

che il 5 luglio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti