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4A_661/2012

locazione di una stazione di servizio,

Bundesgericht · 2012-11-29 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_661/2012

Sentenza del 29 novembre 2012

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

patrocinata dall'avv. Gardo Petrini,

opponente.

Oggetto

locazione di una stazione di servizio,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 12 novembre 2001 la A.________ SA ha dato in locazione alla B.________ AG una stazione di servizio edificata su un fondo di sua proprietà a X.________ per un corrispettivo di 5 centesimi netti per ogni litro di carburante venduto con servizio alla clientela, ridotto a 4 centesimi netti in assenza di tale servizio;

che con un annesso accordo la locatrice si era impegnata ad occuparsi dell'assistenza e del servizio alla clientela nonché a riversare alla conduttrice i proventi dalla vendita del carburante, di proprietà di quest'ultima e su cui era poi calcolato il corrispettivo;

che dopo aver riscontrato ammanchi nel versamento degli incassi, la conduttrice ha escusso la locatrice per ottenere il pagamento di fr. 57'741.25;

che la susseguente procedura giudiziaria iniziata con un'azione di disconoscimento del debito, poi tramutata in azione di ripetizione dell'indebito, si è conclusa con una decisione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud sfavorevole alla locatrice, in cui questa viene pure condannata a rifondere ripetibili alla convenuta;

che con sentenza 2 ottobre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un appello presentato dalla A.________ SA;

che a titolo abbondanziale la Corte cantonale ha ritenuto l'appello pure infondato, la conduttrice non essendo obbligata a sorvegliare i gestori della stazione di servizio, legati contrattualmente alla locatrice, e l'importo di fr. 57'741.25 rivelandosi "reale e giustificato";

che con ricorso in materia civile del 3 novembre 2012 la A.________ SA postula l'annullamento della sentenza di appello, l'accoglimento della petizione e la condanna della conduttrice alla restituzione di fr. 57'741.25, oltre interessi;

che con lettera del medesimo giorno la ricorrente ha pure postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame per quanto attiene all'obbligo di rimborsare ripetibili;

che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;

che quando come nella fattispecie la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e il rimedio di diritto può unicamente essere accolto se le critiche volte contro entrambe le motivazioni si rivelano fondate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.);

che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze, la ricorrente limitandosi a indicare i motivi per cui ritiene ingiustificata la pretesa della conduttrice, ma non censura minimamente l'argomentazione principale della sentenza impugnata, secondo cui l'appello era irricevibile per la sua carente motivazione;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti