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4A_654/2020

contratto d'architetto,

Bundesgericht · 2021-01-19 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_654/2020

Decreto del 19 gennaio 2021

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Federico Gagliardi,

ricorrenti,

contro

C.________ Sagl,

patrocinata dall'avv. Jonathan Moor,

opponente.

Oggetto

contratto d'architetto,

ricorso contro la sentenza emanata 16 novembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2020.19).

Considerando:

che con decisione 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da A.________ e B.________ nei confronti della C.________ Sagl;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 16 novembre 2020, l'appello presentato da A.________ e B.________;

che quest'ultimi sono insorti al Tribunale federale con ricorso 17 dicembre 2020;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con lettera 15 gennaio 2021 i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti