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4A 647/2018

Bundesgericht · 2019-01-16 · Italiano CH
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porcedura di conciliazione | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 C.________,

E. 3 Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 gennaio 2019 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 16.01.2019 4A 647/2018 (4A_647/2018) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 16.01.2019 4A 647/2018 (4A_647/2018) Tribunale federale I Corte di diritto civile 16.01.2019 4A 647/2018 (4A_647/2018)

porcedura di conciliazione | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_647/2018 Sentenza del 16 gennaio 2019 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Kiss, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro

1. B.________,

2. C.________,

3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________, opponenti. Oggetto procedura di conciliazione, ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.67). Considerando: che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta; che nella medesima ordinanza il giudice di prime cure ha invitato A.________ a fornire fr. 300.-- quale anticipo per le spese processuali presunte e che egli ha rinnovato tale invito l'11 settembre 2018; che, in risposta allo scritto 17 settembre 2018 di A.________, il giudice di prime cure ha con ordinanza 21 settembre 2018 indicato di non essere a conoscenza dei pagamenti asseritamente effettuati e ha concesso la richiesta proroga per eseguire il versamento; che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 24 settembre 2018 di A.________ perché privo di domande di giudizio; che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena menzionata sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi in sostanza dell'agire del giudice di prima istanza e chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 gennaio 2019 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss Il Cancelliere: Piatti