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4A_627/2010

disconoscimento del debito,

Bundesgericht · 2011-06-24 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rinfonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Ramelli Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_627/2010

Sentenza del 24 giugno 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale supplente Ramelli, Giudice unico,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefania Polti,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,

opponente.

Oggetto

disconoscimento del debito,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 30 ottobre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con la quale A.________ aveva chiesto di accertare l'inesistenza del debito di fr. 10'248'830.-- verso la B.________ e per il quale quest'ultima aveva ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto notificare all'attore (per un importo superiore);

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'appellazione del debitore e ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 7'318'430.80 con sentenza del 29 settembre 2010;

che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 12 novembre 2010 in cui ha, tra l'altro, chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente sulla domanda di misure d'urgenza, la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto 6 dicembre 2010 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;

che con decreto 21 marzo 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'11 aprile 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 30'000.--;

che l'8 aprile 2011 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non essere in grado di pagare il predetto anticipo e ha chiesto l'annullamento del relativo invito e una proroga del termine fissatovi, asseverando la sua indigenza e contestando l'assenza del fumus boni iuris del suo rimedio;

che il 12 aprile 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato fino al 6 maggio 2011;

che il 16 maggio 2011 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 27 maggio 2011;

che il 20 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente chiesto di rinunciare alla richiesta di pagamento di un anticipo spese;

che come già indicato nella decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale domanda;

che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata costatata con il decreto del 21 marzo 2011 e nei suoi successivi scritti il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decreto;

che il 15 giugno 2011 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Giudice delegato nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF);

che le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rinfonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Ramelli Piatti