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4A 621/2011

Bundesgericht · 2013-12-20 · Italiano CH
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pena di recesso | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 dicembre 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 20.12.2013 4A 621/2011 (4A_621/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 20.12.2013 4A 621/2011 (4A_621/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 20.12.2013 4A 621/2011 (4A_621/2011)

pena di recesso | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_621/2011 Decreto del 20 dicembre 2013 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, ricorrente, contro B.________, patrocinata dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori, opponente. Oggetto pena di recesso, ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza 12 settembre 2011 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui la A.________ SA ha chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 284'786.-- a titolo di pena di recesso; che contro tale giudizio è insorta al Tribunale federale la A.________ SA con ricorso in materia civile del 10 ottobre 2011; che la Presidente della Corte adita ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura ricorsuale con decreto 15 novembre 2011; che con scritto 17 dicembre 2013 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 20 dicembre 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti