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4A_616/2010

contratto di locazione; sfratto,

Bundesgericht · 2011-01-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 gennaio 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Huguenin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_616/2010

Sentenza del 3 gennaio 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Huguenin.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

opponente.

Oggetto

contratto di locazione; sfratto,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;

che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l' art. 62 cpv. 3 LTF , un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;

che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;

che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito ( art. 62 cpv. 3 LTF ) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 gennaio 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Huguenin