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4A_587/2011

responsabilità di un istituto bancario;

Bundesgericht · 2011-10-10 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_587/2011

Decreto del 10 ottobre 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,

opponente.

Oggetto

responsabilità di un istituto bancario;

ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 18 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in parziale accoglimento di un appello presentato dalla B.________ SA, la petizione inoltrata da A.________;

che quest'ultimo è insorto contro tale decisione con un ricorso in materia civile del 26 settembre 2011 al Tribunale federale;

che con scritto 4 ottobre 2011 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso, chiedendo pure l'esonero dal pagamento di tasse e spese e l'annullamento del decreto 28 settembre 2011 con cui è stato invitato a fornire un anticipo per le spese presunte del processo;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che con lo stralcio della causa il decreto del 28 settembre 2011 è divenuto caduco;

che in concreto non vengono addotti né sono ravvisabili motivi per prescindere dal prelievo delle spese giudiziarie;

che queste, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti