sfratto | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 novembre 2012 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Widmer
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 19.11.2012 4A 572/2012 (4A_572/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 19.11.2012 4A 572/2012 (4A_572/2012) Tribunale federale I Corte di diritto civile 19.11.2012 4A 572/2012 (4A_572/2012)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_572/2012 Sentenza del 19 novembre 2012 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Widmer. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Marco Garbani, opponente. Oggetto sfratto, ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2012 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 27 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2012 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; che con decreto del 1° ottobre 2012 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 4'000.--; che con decreto del 22 ottobre 2012 è stato fissato al ricorrente, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 6 novembre 2012, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile; che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 19 novembre 2012 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Widmer