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4A_563/2013

arbitrato internazionale; diritto di essere sentito,

Bundesgericht · 2014-03-05 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________ Corp,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale.

Losanna, 5 marzo 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_563/2013

Decreto del 5 marzo 2014

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Marco Züblin,

ricorrente,

contro

1.

B.________ Corp,

2. C.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Emanuele Verda,

opponenti.

Oggetto

arbitrato internazionale; diritto di essere sentito,

ricorso contro il lodo finale emanato il 9 ottobre 2013

dal Tribunale arbitrale.

Considerando:

che con lodo 9 ottobre 2013 il Tribunale arbitrale ha condannato la A.________ a versare a B.________ Corp 2'542'000.-- dollari statunitensi, oltre interessi, nonché a rimborsare a tale società e a C.________ fr. 63'333.-- anticipati per spese e onorari del Tribunale arbitrale e fr. 60'000.-- a titolo di ripetibili;

che con ricorso in materia civile dell'11 novembre 2013 la A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo arbitrale;

che con decreto 20 gennaio 2014 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;

che con scritto 21 febbraio 2014 le parti hanno chiesto al Tribunale federale di stralciare la causa, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), anticipate dalla ricorrente vanno poste a suo carico e che, come chiesto dalle parti, non si assegnano ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale arbitrale.

Losanna, 5 marzo 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti