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4A_560/2010

arbitrato internazionale,

Bundesgericht · 2011-11-03 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Losanna, 3 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_560/2010

Decreto del 3 novembre 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Antonio Rigozzi,

ricorrente,

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Largo Lauro De Bosis, 15, IT-00194 Roma,

opponente.

Oggetto

arbitrato internazionale,

ricorso contro il lodo arbitrale emanato il 17 agosto 2010 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Considerando:

che con lodo del 17 agosto 2010 il Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato nei confronti di A.________ "la sanzione della squalifica per quattro anni (4), decorrente dal giorno 12 marzo 2009";

che contro tale lodo A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 7 ottobre 2010 e che, su domanda del ricorrente, la Presidente della Corte adita ha sospeso la procedura ricorsuale con decreto 14 ottobre 2010;

che con scritto 28 ottobre 2011 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile, ponendo segnatamente l'accento sulla sua documentata precaria situazione finanziaria;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che viste le circostanze del caso concreto si giustifica prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Losanna, 3 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti