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4A_545/2017

assicurazione complementare contro le malattie,

Bundesgericht · 2017-10-25 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 25 ottobre 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_545/2017

Sentenza del 25 ottobre 2017

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

assicurazione complementare contro le malattie,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.67).

Considerando:

che con sentenza 20 gennaio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha solo parzialmente accolto la petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA e ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice una parte dei premi;

che con decisione 7 settembre 2017 il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione inoltrata da A.________ contro la predetta sentenza, non avendo l'istante portato "alcun elemento di novità fattuale o probatoria" a sostegno della sua domanda;

che il 16 ottobre 2017 A.________ si è rivolta al Tribunale federale lamentandosi di quanto deciso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'operato della sua cassa malati, nonché della sottrazione di una sua collana da parte di due commercianti e dell'asserita protezione offerta dal Tribunale di appello ticinese ai truffatori;

che giusta l'art. 42 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere, oltre alle conclusioni, i motivi (cpv. 1) e che in questi occorre spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (cpv. 2; DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);

che in concreto lo scritto della ricorrente non soddisfa le predette esigenze, non contenendo alcuna conclusione e non illustrando i motivi per cui la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto;

che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);

che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Losanna, 25 ottobre 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti