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4A_525/2013

espulsione,

Bundesgericht · 2013-12-04 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Huguenin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_525/2013

Sentenza del 4 dicembre 2013

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Huguenin.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

C.________,

patrocinata dall'avv. Alexander Henauer,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2013 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 21 ottobre 2013 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2013 dalla presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che con decreto del 23 ottobre 2013 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo spese di fr. 500.--;

che con decreto del 12 novembre 2013 è stato fissato ai ricorrenti, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 27 novembre 2013, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;

che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;

che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Huguenin