opencaselaw.ch

4A_524/2024

espulsione,

Bundesgericht · 2024-10-24 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_524/2024

Sentenza del 24 ottobre 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2024.95).

Considerando:

che con ricorso 30 settembre 2024 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 2 settembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino nella causa incoata da B.________;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati;

che in applicazione dell'art. 42 cpv. 5 LTF, constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente con decreto 3 ottobre 2024, con l'invito a sanare il vizio entro il 14 ottobre 2024 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione;

che entro il termine assegnato il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale alcun esemplare dell'atto di ricorso con una firma autografa;

che per tale motivo il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti