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4A_49/2013

contratto di appalto; notifica di difetti,

Bundesgericht · 2013-06-13 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_49/2013

Decreto del 13 giugno 2013

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández,

opponente.

Oggetto

contratto di appalto; notifica di difetti,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA al pagamento di fr. 50'065.95, oltre interessi;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 7 dicembre 2012 un appello della A.________SA;

che quest'ultima ha impugnato la pronuncia d'appello con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione;

che con risposta 19 febbraio 2013 la B.________SA ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;

che le parti hanno poi spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti;

che la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di attribuzione dell'effetto sospensivo con decreto del 18 marzo 2013;

che con scritto 6 giugno 2013 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha segnatamente proposto di compensare le ripetibili;

che con lettera 10 giugno 2013 l'opponente ha aderito alla citata proposta;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come convenuto dalle parti;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti