opencaselaw.ch

4A_443/2023

azione del disconoscimento del debito; mutuo,

Bundesgericht · 2024-07-03 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 luglio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_443/2023

Decreto del 3 luglio 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dall'avv. Fabio Alippi,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Edy Albisetti,

opponente.

Oggetto

azione del disconoscimento del debito; mutuo,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2023

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino (12.2023.2).

Considerando:

che con giudizio 21 novembre 2022 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'azione di disconoscimento del debito di fr. 250'000.-- presentata dalla A.________ SA nei confronti B.________;

che con sentenza 18 luglio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello inoltrato dall'attrice;

che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 settembre 2023, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della petizione;

che con decreto 24 ottobre 2023 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso;

che con risposta 14 novembre 2023 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso;

che con lettera 24 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di avere trovato un accordo con l'opponente e di quindi ritirare il ricorso, chiedendo nel contempo di porre a suo carico una tassa di giustizia ridotta e di compensare le ripetibili;

che con scritto 1° luglio 2024 l'opponente, interpellato con decreto del 26 giugno 2024, ha confermato la rinuncia all'attribuzione di ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 luglio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti