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4A 423/2021

Bundesgericht · 2021-09-16 · Italiano CH
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espulsione, | Diritto contrattuale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 16 settembre 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti

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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 16.09.2021 4A 423/2021 (4A_423/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 16.09.2021 4A 423/2021 (4A_423/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 16.09.2021 4A 423/2021 (4A_423/2021)

espulsione, | Diritto contrattuale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_423/2021 Sentenza del 16 settembre 2021 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Hohl, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________ SA, patrocinata dall'avv. Michel Castelli, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro il decreto emanato il 3 agosto 2021 dal Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK2 21 34). Considerando: che con decreto 3 agosto 2021 la II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha stralciato dai ruoli il reclamo presentato da A.________ per sé stesso e per C.________ contro la decisione con cui il Tribunale regionale Maloja ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla B.________ SA; che l'autorità cantonale ha rilevato l'assenza di firma del reclamo, vizio perdurato anche dopo l'invio di un invito a sanarlo, la relativa raccomandata non essendo stata ritirata dal destinatario nel termine di giacenza; che con scritto non datato, ma giunto al Tribunale cantonale dei Grigioni il 2 settembre 2021, A.________ afferma di essersi dovuto recare d'urgenza in Italia, di non avere ricevuto la raccomandata e chiede " un riesame della situazione ed un'ulteriore proroga dello sfratto "; che dopo aver trattato il predetto scritto come una domanda di restituzione del termine, respinta con decreto del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale dei Grigioni lo ha trasmesso al Tribunale federale in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF nell'ipotesi in cui dovesse essere considerato un ricorso contro il decreto 3 agosto 2021; che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF i rimedi giuridici al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); che in concreto lo scritto di settembre di A.________ palesemente non soddisfa i predetti requisiti; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che viste le particolarità del caso si rinuncia a un prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni. Losanna, 16 settembre 2021 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Hohl Il Cancelliere: Piatti