legittimazione a rappresentare in giudizio | Diritto contrattuale
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La domanda di riconsiderazione è respinta.
E. 2 La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 4 Comunicazione alle parti, a B.________ e a C.________. Losanna, 1° settembre 2014 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 01.09.2014 4A 419/2014 (4A_419/2014) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 01.09.2014 4A 419/2014 (4A_419/2014) Tribunale federale I Corte di diritto civile 01.09.2014 4A 419/2014 (4A_419/2014)
legittimazione a rappresentare in giudizio | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_419/2014 Decreto del 1° settembre 2014 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano, opponente B.________, C.________, patrocinato dall'avv. Raffaele Dadò, Oggetto legittimazione a rappresentare in giudizio, ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che, facendosi rappresentare dall'associazione A.________, B.________ ha promosso innanzi alla Pretura di Locarno-Città una causa in materia di locazione contro C.________; che con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e negato la capacità di A.________ a rappresentare l'attrice; che con sentenza 28 maggio 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla A.________ contro il predetto giudizio pretorile; che il 3 luglio 2014 la A.________ è insorta al Tribunale federale; che il 17 luglio 2014 la A.________ ha chiesto al Tribunale federale di rinunciare ad esigere un anticipo per le spese giudiziarie presunte in virtù dell'art. 62 LTF e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che il 5 agosto 2014 la Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente l'inesistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 62 LTF per rinunciare all'esazione di un anticipo per le spese giudiziarie e le ha chiesto di allegare e documentare entro il 25 agosto 2014 l'indigenza posta a fondamento della domanda di assistenza giudiziaria; che in tempo utile la ricorrente si è limitata a chiedere al Tribunale federale di riconsiderare la domanda fondata sull'art. 62 LTF, comunicando nel contempo di ritirare il ricorso in caso di risposta negativa; che la domanda di riconsiderazione va respinta, la ricorrente non avendo addotto alcun motivo idoneo a giustificare l'accoglimento di tale richiesta; che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente decreta: 1. La domanda di riconsiderazione è respinta. 2. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 4. Comunicazione alle parti, a B.________ e a C.________. Losanna, 1° settembre 2014 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti