azione di rivendicazione; risarcimento danni | Diritto contrattuale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 13.08.2015 4A 374/2015 (4A_374/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 13.08.2015 4A 374/2015 (4A_374/2015) Tribunale federale I Corte di diritto civile 13.08.2015 4A 374/2015 (4A_374/2015)
azione di rivendicazione; risarcimento danni | Diritto contrattuale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_374/2015 Sentenza del 13 agosto 2015 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Giudice presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.B.________, patrocinata dall'avv. Carlo Borradori, opponente. Oggetto azione di rivendicazione; risarcimento danni, ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che all'incanto del 4 dicembre 2013 C.B.________ si è aggiudicato due fondi di proprietà di A.________; che il 5 giugno 2014 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da C.B.________ e ha ordinato a A.________ di consegnare subito al nuovo proprietario i predetti fondi; che con sentenza 16 giugno 2015, dopo aver preso atto della donazione dei due fondi a B.B.________, subentrata in causa al marito C.B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto in quanto ammissibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado; che con ricorso 15 luglio 2015 A.________ invoca gli articoli 2 CC, 28 e 41 CO e chiede "pure un risarcimento (indennizzo) di fr. 70'000.--"; che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi e che in quest'ultimi occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie, la ricorrente limitandosi a menzionare i suddetti articoli del diritto civile e a postulare un risarcimento danni, senza però prendere in alcun modo posizione sulla sentenza cantonale; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 13 agosto 2015 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti