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4A_363/2017

espulsione,

Bundesgericht · 2017-07-12 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_363/2017

Sentenza del 12 luglio 2017

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo,

opponenti.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________ e C.________ (locatori), ordinato l'espulsione dell'avv. A.________ (conduttrice) dall'appartamento del primo piano del palazzo X.________ in via yyy a Lugano;

che con sentenza 24 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla conduttrice;

che A.________ ha impugnato la predetta sentenza con un ricorso in materia civile datato 5 luglio 2017, ma consegnato alla posta svizzera, in base alle dichiarazioni della ricorrente e di suo fratello, il 6 luglio 2017 in una busta timbrata dalla posta il 7 luglio 2017;

che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che in virtù dell' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo ( DTF 141 II 429 consid. 3.3; 127 I 31 consid. 2b);

che, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, la sentenza cantonale è giunta all'ufficio postale del recapito della ricorrente lunedì 29 maggio 2017, l'avviso di ritiro è stato posto nella casella della destinataria lo stesso giorno e la raccomandata è stata consegnata allo sportello giovedì 8 giugno 2017;

che pertanto la sentenza impugnata va considerata notificata alla scadenza del termine di 7 giorni previsto dall' art. 44 cpv. 2 LTF e cioè il lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017;

che quindi il 5 luglio 2017 era l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla posta unicamente il giorno seguente ( art. 48 cpv. 1 LTF );

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che, con l'evasione del gravame, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti