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4A_345/2012

diritto di compera,

Bundesgericht · 2012-09-10 · Italiano CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_345/2012

Sentenza del 10 settembre 2012

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,

opponente.

Oggetto

diritto di compera,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera;

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile;

che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;

che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa;

che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;

che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;

che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;

che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti