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4A_343/2018

mandato

Bundesgericht · 2018-07-03 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

E. 3 Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4 Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 luglio 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_343/2018

Sentenza del 3 luglio 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

mandato,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.1).

Considerando:

che il 17 ottobre 2017 A.________ ha convenuto in giudizio l'avv. B.________, già suo patrocinatore, innanzi alla Pretura del distretto di Lugano;

che essendo trascorso infruttuoso il termine assegnato a A.________ dal Segretario assessore per tradurre in italiano l'istanza redatta in tedesco, la stessa è stata dichiarata inammissibile;

che il Segretario assessore ha pure dichiarato inammissibile con ordinanza 13 dicembre 2017 il "ricorso" presentato da A.________ nei confronti del predetto legale e i relativi allegati, solo in parte tradotti e " comunque confusi tanto da non poter comprendere natura e contenuto dell'atto ";

che con sentenza 29 maggio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________, non avendo egli contestato la motivazione della decisione di primo grado;

che con ricorso del 5 giugno 2018 al Tribunale federale A.________ chiede la fissazione di un'udienza innanzi all'autorità di conciliazione;

che con scritto 14 giugno 2018 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);

che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi del mancato svolgimento di un'udienza di conciliazione senza minimamente confrontarsi con le considerazioni della sentenza impugnata;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente - indipendentemente da una sua eventuale indigenza - va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 luglio 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti